“(…)Lei sa bene che esistono direttive rigidissime sulle modalita’ di raccolta e distruzione di tutte le chiavi di letura dei codici cripto superati e sostituiti. Una rigidita’ addirittura feroce, fino a configurare l’Alto Tradimento per chi non rispetti scrupolosamente l’ordine della riconsegna, e della distruzione dei codici cripto. Ad Ustica questa rigidita’ sembra sciogliersi invece come neve al sole.
Infatti, in questo quadro di condizioni militari di filosofia, di cultura e di operativita’, qualcuno vorrebbe farmi credere che sia possibile reperire improvvisamente un codice obsoleto e che avrebbe gia’ dovuto essere distrutto in tutti gli esemplari esistenti delle chiavi interpretative, “abbandonato in un cassetto” da uno sciatto non si sa chi, e li’ rinvenuto da non si sa chi, in circostanze imprecisate, e riconosciuto per arcani motivi, finendo col pervenire finalmente a quei giudici che cosi’ disperatamente avevano cercato di acquisirlo ed ai quali fino a quel giorno era stata opposta la impossibilita’ di esibizione per intervenuta distruzione.
Cosa fa quel Magistrato? Si affretta ad utilizzare il codice, arrivando quasi a ringraziare per la collaborazione e beccandosi, con i Parlamentari referenti, la “laude alla italica sciatteria”.
Neppure per un attimo si ferma per risalire a ritroso la catena di quell’incomprensibile rinvenimento tardivo. Era stato il Capo di Stato Maggiore a consegnarlo? Bastava chiedergli, costringendolo sotto minaccia di incriminazione, di dire da chi gli era stato consegnato, e cosi’ via via procedendo a ritroso si sarebbe arrivati a quell’anonimo rinvenitore al quale sarebbe stato possibile chiedere: “In quale cassetto esattamente lo ha trovato, e cosa conteneva d’altro il cassetto che lei stesse cercando?” Perche’ e’ ovvio che se il codice e’ stato rinvenuto solo fortuitamente e non in una sua caccia disperata, quel cassetto deve essere stato aperto per altri motivi.
Ma ancora gli si sarebbe potuto chiedere: “Cosa le ha fatto intuire, pensare, ritenere che potesse trattarsi proprio del codice cripto che ritenevamo ormai disperso perche’ distrutto per intervenuta sostituzione?”. I contenitori dei codici infatti non recano in chiaro ed a caratteri cubitali il rispettivo contenuto, ma solo quei numerini di riferimento che abbiamo visto per le buste Charlie. E poiche’ certamente il nostro uomo non aveva possibilita’ di utilizzare su qualche consolle radar il codice, onde poterlo riconoscere, avrebbe dovuto preconoscere quel numero identificativo (di un codice obsoleto) o essere affiancato all’atto di aprire il cassetto da qualcuno che potesse averne memoria (memorie di ferro, in certi casi, signori. In altri solo qualche mesto e meschino “non ricordo”).
L’eventuale sicurezza dell’interessato nel riconoscimento del codice avrebbe inoltre potuto facilmente essere messo alla prova chiedendogli di fornire altri elementi identificativi di contenitori diversi del medesimo codice obsoleto, o di altri simili. Di fronte ad eventuali incertezze gli si sarebbe potuto chiedere di rivelare chi gli avesse ordinato di guardare proprio in quel cassetto proprio in quel giorno, e forse anche di ricordare proprio quel numero identificativo. (...)
Al link: http://www.fas.org/man/dod-101/navy/docs/swos/ops/72-23.html
si trova scritto: "(...)
Awacs e Strage di Ustica
Ripartiamo da quello che Mario Ciancarella scrive all'ex Csm Ami generale Tricarico:
"....Se qualcuno avesse avuto coscienza e consapevolezza di questo particolarissimo aspetto del controllo del traffico aereo (e delle ragioni che lo avevano suggerito in quel caldissimo inizio del 1980 – crisi internazionale per invasione militare dell’Afghanistan da parte delle truppe sovietiche, Ciad e scontro Libia-Usa e Libia-Italia, quest’ultimo per la vicenda Malta e concessioni di ricerche petrolifere all’AGIP -) forse avrebbe saputo meglio interpretare le lunghe circuitazioni di velivoli Awacks in quelle ore di quel giorno, in punti strategici precisi dello spazio aereo. Stavano oscurando i tratti di spazio aereo lungo i quali si sarebbe svolto l’avvicinamento per l’attacco finale al velivolo civile.
E forse non sarebbe caduto nella astuta trappola, anch’essa predisposta con raffinata astuzia perche’ fosse rappresentata e sostenuta dalle sue stesse vittime, di affermare che quella traccia “apparsa improvvisamente nel cielo” di un velivolo alla medesima quota del DC9 dimostrava la partenza di un velivolo dal ponte di una portaerei. Santa ignoranza dei neofiti!
E’ infatti certamente fascinoso pensare che una traccia che compaia improvvisamente sul mare possa e debba corrispondere ad un velivolo decollato da una portaerei. Solo che, come insegnerebbe un qualsiasi manuale di base, un velivolo che decolli da una portaerei viene intercettato si’ dai radar della difesa solo a qualche centinaio di piedi di altitudine dopo il decollo, ma se tale fosse stata la condizione di quella “improvvisa apparizione” quel velivolo sarebbe stato registrato in un profilo di salita, dai circa cinquemila piedi di ingaggio verso la quota dei 27.000 piedi, e non gia’ stabilizzato a quella quota, la stessa cioe’ del DC9.
Tant’e’ che lo stesso Gen. Arpino, come abbiamo ricordato, si lascio’ sfuggire:
“Noi non sappiamo se ci sono state esercitazioni di tipo diverso e su scala diversa; i nostri radar pero’ avrebbero visto questa attivita’; ma non mi risulta.
Poiche’ noi tutti uomini dell’aria sappiamo che una qualsiasi struttura di Difesa Aerea ha senso di esistere solo se e’ in grado di rilevare sempre e costantemente qualsiasi attivita’ volativa nei nostri cieli o di penetrazione nel territorio spazioaereo nazionale. Ma questa rigida consegna, solo nel caso del MIG, ha avuto una spaventosa defaillance.
Questa condizione attesta invece che i velivoli corrispondenti a quella traccia “apparsa improvvisamente” stavano uscendo in quell’ultima fase dell’attacco al DC9, dal cono d’ombra al cui riparo avevano potuto avvicinarsi all’IH870, senza essere rilevati, fino alla posizione finale di attacco.
Mentre quella traccia in ombra del DC9 (il MIG), anch’essa non rilevata dai radar nella sua fase di decollo e avvicinamento, avrebbe potuto iniettarsi non vista – decollando ad esempio da Pratica di Mare - nella scia del velivolo civile, solo se i radar civili fossero stati oscurati per i brevi minuti necessari, ad esempio, ad una esercitazione di contromisure elettroniche. E, dica, non era forse un velivolo delle contromisure quello che atterrava a Pratica di mare appena pochi minuti prima della strage e dopo aver appena compiuto una esercitazione di contromisure?
Gia’, ma su richiesta del Giudice Priore – benche’ con sei mesi di ritardo, rispetto alla sua domanda – Pratica di Mare rispose che i nastri delle comunicazioni di quella sera erano indisponibili perche’ riutilizzati, secondo le normative cui quella comunicazione faceva riferimento, al trascorrere dei tre mesi in assenza di necessita’ ulteriori di conservazione.
Nulla di piu’ incredibile. Poiche’ certamente prima che la Torre di Pratica cessasse la sua attivita’, quel giorno devono necessariamente essere state registrate le comunicazioni di allarme per il DC9 in quanto esse furono lanciate anche sul “canale di guardia”, quello su cui tutti i velivoli in volo e le basi di terra sono costantemente in ricezione, quale che sia la frequenza utilizzata dagli operatori in quel momento. Ed una qualsivoglia amministrazione la quale detenga un nastro che abbia registrato una qualsiasi comunicazione di emergenza e’ tenuta, come Lei ben sa, a sigillare quel nastro e lasciarlo nella disponibilita’ della Autorita’ Inquirente.
Tant’e’ vero che, sempre dopo alcune mie deposizioni anche se non necessariamente per ragioni collegate direttamente a quelle deposizioni, il Giudice Priore rinvenne due nastri, uno di Capodichino ed uno in Sardegna, sigillati da quel lontano 27 Giugno 1980, e lasciati nella disponibilita’ della Magistratura, per aver registrato, quegli Enti di controllo Aeronautico, altre emergenze dichiarate sul canale di guardia in quella giornata (Capodichino in particolare, se non vado errato, aveva registrato una dichiarazione di emergenza di un velivolo in atterraggio sull’isola d’Elba).
Dunque tante piccole furbizie, come questa della menzogna sui nastri di Pratica di mare, sono state utilizzate al fine di occultare conoscenze rilevanti al magistrato, ed esse hanno di fatto impedito agli inquirenti di porre gli interrogativi giusti alle persone giuste al momento giusto. (...)"
Andiamoci poi a leggere a pg. 1581 della Sentenza ordinanza quanto scrive il giudice Priore:
"
(...)Tra le 18.20Z e le 18.30Z, in concomitanza col passaggio del DC9
Itavia, staziona sull’Appennino tosco-emiliano un velivolo Awacs la cui
missione, per motivi altrove specificati, è rimasta sconosciuta. Tale presenza
è stata rilevata sia dalle THR di Poggio Ballone e Potenza Picena sia dalla
annotazione sul registro dell’IC di Poggio Ballone(...)
(...)Since 1982, when it began flying operations, the AWACS (..)
La Nato dice ufficialmente in un suo sito che iniziò le operazioni di volo con gli Awacs nel 1982, li aveva comprati nel 1978. La base in Italia degli Awacs è dal 1982 a Trapani(Birgi).
La domanda che ci si pone è allora la seguente:
Perchè un Awacs stazionava la sera di Ustica il 27 giugno 1980 sull'appennino tosco emiliano(vedi sentenza Priore), se le operazioni di volo con gli Awacs la Nato (e quindi anche l'Italia) le iniziò (come scritto ufficialmente su uno dei suoi siti internet) nel 1982?
Laura
Norme di utilizzo materiale crypto e Comsec(negli Usa e nella Nato): sintesi
Vengono nominati due responsabili di cui si deve conoscere nome e cognome, grado e ogni altro dato utile nel trasportare fuori dal luogo dove è archiviato e nella riconsegna del materiale Crypto(anche della Nato) e Comsec. Ogni volta bisogna scrupolosamente accertare che siano proprio i due responsabili incaricati a prendere e riconsegnare il materiale Crypto e Comsec.
Per accedere al luogo dove è archiviato materiale Comsec e Crypto ci vuole un'autorizzazione e un valido bisogno. Ogni mese va fatta un'accurata verifica di tutto il personale che ha accesso al materiale Crypto e Comsec.
Il personale che maneggia, controlla e usa il materiale Comsec e crypto deve essere addestrato periodicamente.
Il personale ha la responsabilità del materiale Crypto e Comsec che riceve fino a che esso non è distrutto o tornato nel luogo dove è di solito archiviato.
Chi non segue correttamente le norme vanifica ogni sforzo di sicurezza, quindi ai propri superiori vanno segnalati la perdita, la visione non autorizzata, l'improprio uso di materiale Crypto e Comsec.
Chi prende visione del materiale Comsec e Crypto deve avere un'autorizzazione uguale o più alta rispetto al livello di classificazione
I piloti militari devono sapere che tipo di materiale Comsec e Crypto possono portare nella missione, che cosa distruggere già in volo o nelle soste. I piloti militari devono sapere che cosa riportare di quel materiale Comsec e Crypto dove usualmente tenuto e cosa di quel materiale Comsec e crypto distruggere nelle successive 12 o 24 ore dopo la missione. Si sottolinea nelle norme che va compiuto ogni sforzo affinchè il materiale sia effettivamente distrutto.
Bisogna sempre conoscere la data in cui il materiale crypto e comsec va soppresso. Ciò permette a chi ne ha la responsabilità di distruggerlo dopo 12 o 24 ore dalla data di soppressione del materiale Comsec e Crypto.
Si devono conoscere tutti i dati utili, oltre al nome, cognome,grado di chi ha la responsabilità della distruzione di materiale Crypto e Comsec. E' anche nominato chi deve testimoniare che sia avvenuta la distruzione del materiale Crypto e Comsec e anche di lui vanno saputi tutti i dati oltre al nome, cognome e grado.
Si ha il dovere di attenersi rigorosamente alle norme di distruzione del materiale Comsec e Crypto, perchè in casi di emergenza sia poco il materiale da distruggere e perchè c'è il rischio che tutte le informazioni criptate cadano in mano nemiche. In caso di emergenza va saputo quali documenti Comsec e Crypto distruggere prima e quali successivamente.
Se il materiale Comsec va perso in modo preciso e accurato vanno attivate immediatamente le ricerche. Chi lo ritrova immediatamente deve avvisare il suo superiore e descrivere nel dettaglio le circostanze del ritrovamento.
Norme di utilizzo materiale crypto e Comsec(negli Usa e nella Nato): sintesi
Vengono nominati due responsabili di cui si deve conoscere nome e cognome, grado e ogni altro dato utile nel trasportare fuori dal luogo dove è archiviato e nella riconsegna del materiale Crypto(anche della Nato) e Comsec. Ogni volta bisogna scrupolosamente accertare che siano proprio i due responsabili incaricati a prendere e riconsegnare il materiale Crypto e Comsec.
Per accedere al luogo dove è archiviato materiale Comsec e Crypto ci vuole un'autorizzazione e un valido bisogno. Ogni mese va fatta un'accurata verifica di tutto il personale che ha accesso al materiale Crypto e Comsec.
Il personale che maneggia, controlla e usa il materiale Comsec e crypto deve essere addestrato periodicamente.
Il personale ha la responsabilità del materiale Crypto e Comsec che riceve fino a che esso non è distrutto o tornato nel luogo dove è di solito archiviato.
Chi non segue correttamente le norme vanifica ogni sforzo di sicurezza, quindi ai propri superiori vanno segnalati la perdita, la visione non autorizzata, l'improprio uso di materiale Crypto e Comsec.
Chi prende visione del materiale Comsec e Crypto deve avere un'autorizzazione uguale o più alta rispetto al livello di classificazione
I piloti militari devono sapere che tipo di materiale Comsec e Crypto possono portare nella missione, che cosa distruggere già in volo o nelle soste. I piloti militari devono sapere che cosa riportare di quel materiale Comsec e Crypto dove usualmente tenuto e cosa di quel materiale Comsec e crypto distruggere nelle successive 12 o 24 ore dopo la missione. Si sottolinea nelle norme che va compiuto ogni sforzo affinchè il materiale sia effettivamente distrutto.
Bisogna sempre conoscere la data in cui il materiale crypto e comsec va soppresso. Ciò permette a chi ne ha la responsabilità di distruggerlo dopo 12 o 24 ore dalla data di soppressione del materiale Comsec e Crypto.
Si devono conoscere tutti i dati utili, oltre al nome, cognome,grado di chi ha la responsabilità della distruzione di materiale Crypto e Comsec. E' anche nominato chi deve testimoniare che sia avvenuta la distruzione del materiale Crypto e Comsec e anche di lui vanno saputi tutti i dati oltre al nome, cognome e grado.
Si ha il dovere di attenersi rigorosamente alle norme di distruzione del materiale Comsec e Crypto, perchè in casi di emergenza sia poco il materiale da distruggere e perchè c'è il rischio che tutte le informazioni criptate cadano in mano nemiche. In caso di emergenza va saputo quali documenti Comsec e Crypto distruggere prima e quali successivamente.
Se il materiale Comsec va perso in modo preciso e accurato vanno attivate immediatamente le ricerche. Chi lo ritrova immediatamente deve avvisare il suo superiore e descrivere nel dettaglio le circostanze del ritrovamento.
Nota relativa a materiale crypto e Comsec Usa e Nato(quindi anche in Italia)
Tre dei 5 documenti pubblicati(esclusi quindi i due sulla clearance compito del sios)nella cartella “clearance e materiale cripto nato” sono in lingua inglese certo, ma nelle parti in cui ci sofferma sulla normativa che regola l’uso, la conservazione e la distruzione di materiale Crypto e Comsec Usa e Nato confermano quanto scrisse Mario Ciancarella all’ex Capo di Stato Maggiore Ami Camporini:
“(…)Lei sa bene che esistono direttive rigidissime sulle modalita’ di raccolta e distruzione di tutte le chiavi di letura dei codici cripto superati e sostituiti. Una rigidita’ addirittura feroce, fino a configurare l’Alto Tradimento per chi non rispetti scrupolosamente l’ordine della riconsegna, e della distruzione dei codici cripto. Ad Ustica questa rigidita’ sembra sciogliersi invece come neve al sole.
Infatti, in questo quadro di condizioni militari di filosofia, di cultura e di operativita’, qualcuno vorrebbe farmi credere che sia possibile reperire improvvisamente un codice obsoleto e che avrebbe gia’ dovuto essere distrutto in tutti gli esemplari esistenti delle chiavi interpretative, “abbandonato in un cassetto” da uno sciatto non si sa chi, e li’ rinvenuto da non si sa chi, in circostanze imprecisate, e riconosciuto per arcani motivi, finendo col pervenire finalmente a quei giudici che cosi’ disperatamente avevano cercato di acquisirlo ed ai quali fino a quel giorno era stata opposta la impossibilita’ di esibizione per intervenuta distruzione.
Cosa fa quel Magistrato? Si affretta ad utilizzare il codice, arrivando quasi a ringraziare per la collaborazione e beccandosi, con i Parlamentari referenti, la “laude alla italica sciatteria”.
Neppure per un attimo si ferma per risalire a ritroso la catena di quell’incomprensibile rinvenimento tardivo. Era stato il Capo di Stato Maggiore a consegnarlo? Bastava chiedergli, costringendolo sotto minaccia di incriminazione, di dire da chi gli era stato consegnato, e cosi’ via via procedendo a ritroso si sarebbe arrivati a quell’anonimo rinvenitore al quale sarebbe stato possibile chiedere: “In quale cassetto esattamente lo ha trovato, e cosa conteneva d’altro il cassetto che lei stesse cercando?” Perche’ e’ ovvio che se il codice e’ stato rinvenuto solo fortuitamente e non in una sua caccia disperata, quel cassetto deve essere stato aperto per altri motivi.
Ma ancora gli si sarebbe potuto chiedere: “Cosa le ha fatto intuire, pensare, ritenere che potesse trattarsi proprio del codice cripto che ritenevamo ormai disperso perche’ distrutto per intervenuta sostituzione?”. I contenitori dei codici infatti non recano in chiaro ed a caratteri cubitali il rispettivo contenuto, ma solo quei numerini di riferimento che abbiamo visto per le buste Charlie. E poiche’ certamente il nostro uomo non aveva possibilita’ di utilizzare su qualche consolle radar il codice, onde poterlo riconoscere, avrebbe dovuto preconoscere quel numero identificativo (di un codice obsoleto) o essere affiancato all’atto di aprire il cassetto da qualcuno che potesse averne memoria (memorie di ferro, in certi casi, signori. In altri solo qualche mesto e meschino “non ricordo”).
L’eventuale sicurezza dell’interessato nel riconoscimento del codice avrebbe inoltre potuto facilmente essere messo alla prova chiedendogli di fornire altri elementi identificativi di contenitori diversi del medesimo codice obsoleto, o di altri simili. Di fronte ad eventuali incertezze gli si sarebbe potuto chiedere di rivelare chi gli avesse ordinato di guardare proprio in quel cassetto proprio in quel giorno, e forse anche di ricordare proprio quel numero identificativo.
A me non risulta che una simile attivita’ investigativa sia stata svolta; ma questo non mi impedisce di affermare che essa fosse necessaria per evitare il rischio di aver ottenuto tardivamente un codice di decriptazione opportunamente “adeguato” che consentisse cioe’ di vedere, leggere ed interpretare solo cio’ che era piu’ utile e funzionale agli interessi dei responsabili della strage.
Ed e’ molto sospetta, mi lasci dire, la inerzia disciplinare di un Comandante che, rinvenuto un pur prezioso codice cripto che avrebbe gia’ dovuto essere stato tassativamente distrutto, si compiacesse della “italica sciatteria”, piuttosto che lavorarare per individuare il responsabile della mancata riconsegna (cosa estremamente semplice perche’ come abbiamo visto esiste una precisa procedura di consegna di ciascuna chiave cripto a precisi e rintracciabili Ufficiali responsabili), cosi’ come il responsabile della non rilevazione di quella mancanza di una delle chiavi di lettura consegnate al momento del loro richiamo per sostituirle, e dunque responsabile della sucessiva distruzione di un lotto di chiavi cripto verbalizzando che riferisse alla totalita’ degli esemplari ricevuti quando in realta’ ne sarebbe mancato uno.
Via Signor Generale, sia comprensivo, questo non e’ affatto credibile in una organizzazione di uomini in armi, non ne conviene?(..)
Indice Documenti a cui ci si riferisce nella cartella “clearance e documenti cripto Nato”che confermano quanto scritto da Mario Ciancarella al CSM AMI Camporini:
1)BY ORDER OF THE AIR FORCE INSTRUCTION 33
2) inspections
3) SOP for COMSEC
Buona Lettura!
P.s. Mario Ciancarella non ha mai ottenuto risposta alle lettere scritte ai CSM AMI Tricarico e Camporini.
La Strage di Ustica-
cap. 16 - Impossibile Pentirsi
- Mario Ciancarella
da aprire con microsoft office document imaging
Cap 16 Ustica: Dove muore la dignità di un popolo - Nuova Versione
http://files.filefront.com/per+la+questione+in+genertdoc/;10120036;/fileinfo.html:
per la questione in generale della spoletta di innesco di prossimità
Lettera di Mario Ciancarella al generale Tricarico:
(..)Ma e’ poi accertabile che di un missile a testata inerte si sia trattato? Io credo di si’, perche’ solo pochi giorni dopo una delle mie audizioni dal Giudice Priore le agenzie di informazione riportavano che il Magistrato aveva rinvenuto nel bordo d’attacco dell’ala destra dei rottami del velivolo delle sferule di acciaio. Di esse non si e’ poi saputo piu’ nulla, ma c’e’ da essere certi che si tratti di quelle sferule tarate che costituiscono il corpo del missile e che servono per stabilizzarne il volo quando la camera esplosiva venga sostituita con una camera “inerte”.
Inerte si’ ma micidiale. Poiche’ delle sferule che vengono liberate dalla prima esplosione di innesco di un missile a guida radar e spoletta di prossimita’, come Lei mi insegna, vengono comunque irradiate alla velocita’ supersonica del missile e dunque costituiscono uno “spillo micidiale” se intercettano un velivolo pressurizzato.
E quelle piccole tracce di esplosivo su alcuni sedili, Lei mi chiedera’? Nulla di piu’ semplice, poiche’ il buster di quei missili e’ alimentato da combustibili della stessa natura esplosiva, e tutto torna allora nell’impatto dell’aereo durante la sua esplosione con un corpo esterno (il buster appunto) che lo ha attraversato, all’altezza del portellone di carico con direzione esterno-interno e ad altissima velocita’ (cosi’ nella relazione della prima Commissione di Indagine Tecnica) (...).
http://files.filefront.com/documento+su+armamento+inedoc/;10037340;/fileinfo.html - documento su armamento inerte e nota personale